IL TRIBUNALE Sull'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dal p.m. il tribunale; O s s e r v a: Premesso sotto il profilo della rilevanza dell'applicazione dell'art. 513 c.p.p. nel processo in corso, in ipotesi delle dichiarazioni rese dall'imputato Bisner Salvatore nel corso dell'interrogatorio reso al p.m. in data 19 dicembre 1995 e acquisite agli atti, data la contumacia dell'imputato di cui e' stato chiesto l'esame, in concorso con gli altri elementi di prova acquisiti in dibattimento potrebbero portare alla dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per i fatti a lui ascritti, mentre le stesse dichiarazioni, stante il rifiuto del consenso dei coimputati Ramazzotti Lamberto e Mechtieva Barisavna non sono utilizzabili ai fini del decidere nei confronti dei medesimi. Ritenuto che non appare pertanto manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513 c.p.p. nella parte in cui subordina soltanto all'accordo delle parti la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese al p.m. dai coimputati e dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. qualora le stesse non si siano presentate all'esame dibattimentale o, presentatisi, si siano rifiutati di rispondere. Atteso pertanto che con l'attuale formulazione del 513 c.p.p. sulla base delle stesse emergenze processuali taluno potrebbe essere condannato ed altri, imputati degli stessi fatti, essere assolti per la inutilizzabilita' delle dichiarazioni di cui innanzi con una manifesta disparita' di trattamento davanti alla legge per le persone imputate dello stesso reato.