IL TRIBUNALE
   Sull'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dal  p.m.
 il tribunale;
                            O s s e r v a:
   Premesso   sotto   il  profilo  della  rilevanza  dell'applicazione
 dell'art.   513 c.p.p.  nel  processo  in  corso,  in  ipotesi  delle
 dichiarazioni   rese   dall'imputato   Bisner   Salvatore  nel  corso
 dell'interrogatorio reso al p.m. in data 19 dicembre 1995 e acquisite
 agli atti, data la contumacia dell'imputato di cui e'  stato  chiesto
 l'esame,  in  concorso  con  gli altri elementi di prova acquisiti in
 dibattimento potrebbero portare alla  dichiarazione  di  colpevolezza
 dell'imputato   per   i  fatti  a  lui  ascritti,  mentre  le  stesse
 dichiarazioni,  stante  il  rifiuto  del  consenso   dei   coimputati
 Ramazzotti  Lamberto  e  Mechtieva Barisavna non sono utilizzabili ai
 fini del decidere nei confronti dei medesimi.
   Ritenuto  che  non  appare  pertanto  manifestamente  infondata  in
 riferimento  agli artt. 3, 25, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione
 la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  513  c.p.p.
 nella  parte  in  cui  subordina  soltanto all'accordo delle parti la
 lettura dei verbali contenenti le  dichiarazioni  rese  al  p.m.  dai
 coimputati  e  dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. qualora le
 stesse  non  si  siano   presentate   all'esame   dibattimentale   o,
 presentatisi, si siano rifiutati di rispondere.
   Atteso pertanto che con l'attuale formulazione del 513 c.p.p. sulla
 base  delle  stesse  emergenze  processuali  taluno  potrebbe  essere
 condannato ed altri, imputati degli stessi fatti, essere assolti  per
 la  inutilizzabilita'  delle  dichiarazioni  di  cui  innanzi con una
 manifesta disparita' di trattamento davanti alla legge per le persone
 imputate dello stesso reato.